La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) al comma 440 dell’articolo 1, prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all’erogazione dell’anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari:
– dal 1° aprile al 30 giugno 2019 – 0,42%
– dal 1° luglio 2019 – 0,7%
Per assicurare l’omogenea applicazione della citata normativa, la Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto apposite tabelle con le misure della predetta anticipazione (corrispondente sostanzialmente all’indennità di vacanza contrattuale prevista dal precedente ordinamento) dell’anno 2019 da corrispondere al personale appartenente al Pubblico impiego.